verbale di scoping

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VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VAS

RELATIVA AL DOCUMENTO DI PIANO DEL

REDIGENDO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

DEL COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

per consultare il verbale completo consultare il seguente link

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Approvazione regolamento Imposta Municipale Unica (IMU)

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REGOLAMENTO APPROVAZIONE IMU


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aliquote IMU

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ALIQUOTE IMU ANNO 2012
estratto delibera di C.C. N. 12-2012

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) - Approvazione aliquote (e detrazioni d’imposta) per l’anno 2012

                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 1/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre2012;
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

®     ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

 

®     ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
Ricordato che:
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11. in data 1/10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti n.7  favorevoli  n.2  contrari ( Marchesi –Granata) e n. 1 astenuta ( Galeno )
                                                                                   DELIBERA
1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012:
 

 

-     ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO

 

-   ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO

 

2.di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

 

 -    per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

 

-   la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

 ...............Omissis..........................

 

 

 

 

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